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Prima, dopo e durante un prestito Covid-19 (senza speranza).

Prima, dopo e durante un prestito Covid-19 (senza speranza).

Si è già discusso abbondantemente in questa sede sul fatto che un prestito Covid-19 con garanzia pubblica, laddove per tale si intende quella prestata dalla SACE o dal Fondo Centrale di Garanzia, non è un prestito che la banca è tenuta a erogare, tanto meno senza valutare approfonditamente il merito di credito del richiedente. A parte i motivi già illustrati, riguardanti le best practices in materia di affidamento e le prescrizioni della Circ.285 di Bankitalia, è ormai noto l’orientamento EBA circa il fatto che un prestito in moratoria possa divenire tranquillamente un’inadempienza probabile o comunque analizzato come tale. E se da un lato non si possono segnalare sofferenze da parte delle banche (quid juris quando dopodomani riapriranno i tribunali fallimentari?), come sancito dal Decreto Liquidità, che fine faranno le valutazioni che de plano devono essere fatte sulla incapacità di adempiere se non tramite escussione delle garanzie, ovvero le UTP?

Detto questo, l’audizione del Direttore Generale del Fondo Centrale di Garanzia ha bene illustrato quello che accade qualora la fideiussione, senza eccezioni e a prima richiesta, venga escussa: il FCG verificata la sussistenza dei requisiti, paga. Nello stesso istante, tuttavia (e per comprenderlo non serviva un’audizione parlamentare) si surroga negli stessi diritti che aveva il creditore originario, cioè la banca e per recuperare il proprio credito è autorizzato ad emettere cartelle esattoriali per l’importo dovuto, più interessi e spese. Con tutta evidenza, nulla di più distante da un contributo a fondo perduto: direi, poco rassicurante.

Ma un aiuto di Stato? Si. Autorizzato? Forse (ma probabilmente no, almeno in moltissimi casi di piccole e micro-imprese).  Come ricorda un ottimo articolo apparso sul Sole 24 Ore di oggi a cura di Paolo Meneghetti e Gian Paolo Ranocchi, per quel che riguarda il contributo a fondo perduto la circolare 15/E della Agenzia delle Entrate precisa che l’aiuto non può essere concesso alle imprese che si trovavano in una situazione di difficoltà al 31 dicembre 2019, in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014. Le 4 condizioni per le quali -ne è sufficiente anche una sola- una impresa è considerata in difficoltà e quindi non può essere aiutata sono le seguenti:

1)-nel caso di srl diverse dalle neo-costituite, il patrimonio netto ridottosi del 50% a causa di perdite cumulate;

2)-nel caso di sas o di snc, i fondi propri (ovvero il patrimonio netto) ridottisi del 50% a causa di perdite cumulate;

3)-assoggettamento a procedure concorsuali;

4)-interessi passivi superiori all’Ebitda.

Non è evidentemente questa la sede per discutere, per esempio, dell’inclusione o meno nella categoria delle imprese in difficoltà delle ditte individuali -come parrebbe pacifico- né dell’esclusione dei liberi professionisti, che pure non pare in discussione. La questione vera, che il legislatore pasticcione del Decreto Liquidità e del Decreto Rilancio pare avere scordato, riguarda il fatto che tutti i prestiti e le moratorie rischiano di configurarsi come aiuto di Stato proprio per quelle imprese che più ne hanno bisogno, le tantissime snc,, sas ed srl, che hanno da tempo il patrimonio netto negativo e che versano da tempo in condizioni di squilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Ma se queste imprese, a seguito del cumularsi di perdite, hanno ridotto la dotazione di capitale di oltre il 50% -e ci riferiamo a imprese, quelle italiane, normalmente sotto-capitalizzate- e non solo per perdite ma, per esempio, per prelievi soci c/utili anticipati, si stanno erogando finanziamenti a soggetti che quasi certamente non rimborseranno nulla di quanto dovuto. Con le conseguenze di cui sopra. Con l’aggravante che molte di esse, destinate a fallire, avranno tuttavia nel frattempo anche ricevuto contributi a fondo perduto. Che più perduto non si può.

Di johnmaynard

Associate professor of economics of financial intermediaries and stock exchange markets in Urbino University, Faculty of Economics
twitter@profBerti

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