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Alessandro Berti Analisi finanziaria e di bilancio Banche Capitale circolante netto operativo Crisi finanziaria Fabbisogno finanziario d'impresa Imprese Indebitamento delle imprese informazione PMI

Sul perché non possiamo non considerare l’ICR (interest coverage ratio) nella valutazione del merito di credito.

Se fossi un imprenditore e mi chiedessi: “ma cosa diavolo guardano le banche per prima cosa quando guardano i miei conti?”, non potrei più rispondermi, con la più classica delle facilonerie, “gli immobili” o “il capitale proprio” o “il fatturato”, il quale ultimo, come ben sappiamo, è vanità.

Gli Orientamenti EBA in vigore da ieri impongono, all’interno delle ormai ben note “metriche“, di considerare il cosiddetto Interest Coverage Ratio, o rapporto di copertura degli interessi passivi mediante il risultato operativo. Non esiste una graduatoria delle metriche più importanti, se nel documento una metrica è indicata va calcolata e basta: l’ICR è un indicatore notissimo, discriminante e predittivo, utilizzato sia in ambito accademico, sia in ambito professionale e dice una cosa molto semplice, suffragata da numerosissime ricerche empiriche, ovvero che il risultato operativo deve essere pari almeno al doppio degli interessi passivi.

In altre parole il valore considerato tranquillizzante è 2 o superiore, valori inferiori sono da ritenere tanto più preoccupanti quanto più si avvicinano a 1, per motivi facilmente intuibili. Da un lato che il risultato della gestione caratteristica copra a malapena il costo del debito finanziario farà dubitare della capacità di fronteggiarlo, quel debito, in termini di quota capitale; dall’altro, con il costo del denaro mai così basso da molti anni in qua, la vicinanza eccessiva tra i due importi potrebbe rivelarsi pericolosissima in caso di mutamenti sul mercato del credito (rialzo dei tassi, cambiamenti nelle politiche delle banche centrali etc…).

Infine, due precisazioni: la prima è che il reddito è il principale se non l’unico dei flussi di cassa idonei a rappresentare la capacità restitutiva o, come la chiama l’EBA, la fonte della capacità di rimborso; la seconda è che, come ben specificato nel documento in fase di “ricostruzione” dell’Ebitda, le componenti straordinarie devono rimanere fuori (e quindi il modello CE.BI., quello più in uso nelle banche italiane, è da rifare!).

Se ne riparla; e comunque, se volete fare un piccolo check-up alla vostra bancabilità, insomma se volete capire se siete EBA compliant, un po’ come nella foto di copertina, vi suggeriamo di fare un giro qua:

https://www.reaconsulting.com/utility/eba-compliance/

Di johnmaynard

Associate professor of economics of financial intermediaries and stock exchange markets in Urbino University, Faculty of Economics
twitter@profBerti

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