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Alessandro Berti Analisi finanziaria e di bilancio Banche Capitale circolante netto operativo Crisi finanziaria Fabbisogno finanziario d'impresa Imprese Indebitamento delle imprese PMI

79 anni e non sentirli (sull’art.218 del RD 267/42).

Uno dei migliori che io abbia mai assaggiato, se non il migliore. Purtroppo non è lo sponsor di questo blog.

E così la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.18610, proprio il 30 giugno, ha stabilito (per l’ennesima volta) la responsabilità della banca nell’erogazione abusiva del credito all’impresa in crisi.

Nell’affrontare il tema, la Suprema Corte intitola il paragrafo 3.2.1. “I doveri dell’operatore bancario” e individua come condotta illecita quella della “concessione abusiva di credito” con la quale “il finanziatore concede o continua a concedere, incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in stato di insolvenza o comunque di crisi conclamata”. Nell’integrazione della fattispecie, ovvero perché si verifichi la concessione abusiva di credito, (…) rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all’esecuzione diligente della prestazione professionale ex.art.1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali (sic).”

Il soggetto finanziatore, sulla base della disciplina dei cui sopra, (…) “è invero tenuto all’obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.

Dunque, nell’affrontare un tema che risale a una legge che ha solo 79 anni, la Cassazione non solo fa presente che vi sono discipline primarie e secondarie, oltre che accordi internazionali, ma anche che, per usare le parole degli Orientamenti EBA, la banca deve valutare il merito di credito al meglio delle informazioni possedute al momento della concessione.

E quindi ancora per citare la suprema Magistratura, “è peraltro richiesto che, nella formulazione delle proprie valutazioni, la banca proceda secondo lo standard di conoscenze e capacità, alla stregua della diligenza esigibile da parte dell’operatore professionale qualificato, e ciò sin dall’obbligo ex-ante di dotarsi dei metodi, delle procedure e delle competenze necessari alla verifica del merito creditizio.”

Che EBA, 79 anni dopo, non stia dicendo nulla di nuovo lo testimonia il passaggio della sentenza che recita “in sostanza, sovente il confine tra finanziamento meritevole e finanziamento abusivo si fonderà sulla ragionevolezza e fattibilità di un piano aziendale.”

No comment.

Di johnmaynard

Associate professor of economics of financial intermediaries and stock exchange markets in Urbino University, Faculty of Economics
twitter@profBerti

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