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79 anni e non sentirli (sull’art.218 del RD 267/42).

Uno dei migliori che io abbia mai assaggiato, se non il migliore. Purtroppo non è lo sponsor di questo blog.

E così la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.18610, proprio il 30 giugno, ha stabilito (per l’ennesima volta) la responsabilità della banca nell’erogazione abusiva del credito all’impresa in crisi.

Nell’affrontare il tema, la Suprema Corte intitola il paragrafo 3.2.1. “I doveri dell’operatore bancario” e individua come condotta illecita quella della “concessione abusiva di credito” con la quale “il finanziatore concede o continua a concedere, incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in stato di insolvenza o comunque di crisi conclamata”. Nell’integrazione della fattispecie, ovvero perché si verifichi la concessione abusiva di credito, (…) rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all’esecuzione diligente della prestazione professionale ex.art.1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali (sic).”

Il soggetto finanziatore, sulla base della disciplina dei cui sopra, (…) “è invero tenuto all’obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.

Dunque, nell’affrontare un tema che risale a una legge che ha solo 79 anni, la Cassazione non solo fa presente che vi sono discipline primarie e secondarie, oltre che accordi internazionali, ma anche che, per usare le parole degli Orientamenti EBA, la banca deve valutare il merito di credito al meglio delle informazioni possedute al momento della concessione.

E quindi ancora per citare la suprema Magistratura, “è peraltro richiesto che, nella formulazione delle proprie valutazioni, la banca proceda secondo lo standard di conoscenze e capacità, alla stregua della diligenza esigibile da parte dell’operatore professionale qualificato, e ciò sin dall’obbligo ex-ante di dotarsi dei metodi, delle procedure e delle competenze necessari alla verifica del merito creditizio.”

Che EBA, 79 anni dopo, non stia dicendo nulla di nuovo lo testimonia il passaggio della sentenza che recita “in sostanza, sovente il confine tra finanziamento meritevole e finanziamento abusivo si fonderà sulla ragionevolezza e fattibilità di un piano aziendale.”

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Lavori usuranti? Lavorare in banca.

Lavori usuranti? Lavorare in banca.

Sono iscritto, quasi di contrabbando, a un gruppo Facebook che si chiama “Dipendenti bancari”. Ho lavorato e lavoro talmente tanto con loro che mi sento uno di loro, anche se non mi permetto di fare interventi. Leggerli, tuttavia, soprattutto in questo periodo, è illuminante di una realtà che è sotto gli occhi di tutti, ovvero la totale disinformazione e mancanza, letteralmente, di educazione al rispetto del lavoro e ai rapporti umani. Premesso che non è mio compito difendere i dipendenti delle banche, lo sanno fare da soli, credo che arrivare a minacciare di morte o di percosse sia indicatore di uno stato d’animo che è divenuto incapace di giudicare la realtà e riesce a vedere solo il proprio immediato particolare e le proprie esigenze. Non aiuta, in tutto questo, la comunicazione, pubblica e privata, quella dei media e quella sui social che, soprattutto a seguito dell’emanazione del Decreto Liquidità, ha messo in prima linea le banche nell’erogazione degli aiuti, facendone l’ufficiale pagatore di un esercito senza soldi. E, infatti, il Decreto di cui sopra, non potendo erogare denari che non ci sono, eroga garanzie pubbliche (SACE ma soprattutto Fondo Centrale di Garanzia) che dovrebbero rassicurare -secondo il mainstream di giornali, politici di maggioranza ed associazioni di categoria- le banche.

Le banche, deputate a erogare in luogo dello Stato, dovrebbero essere rassicurate che:

  • non finirà tutto a schifìo (Mezzogiorno e mezzo di fuoco, regia di Mel Brooks);
  • ove finisse, non ci sarebbero conseguenze penali (il cosiddetto “scudo penale”) per chi ha finanziato soggetti poi falliti;
  • non servono istruttorie complesse (le scartoffie), basta andare in banca per ricevere denaro, come recita un’improvvido articolo apparso su Italia Oggi di lunedì 8 giugno a firma Roberto Lenzi.

Duole doverlo scrivere, ma nessuno dei punti sopraelencati pare potersi realizzare.

Quanto al primo punto, per la buona ragione che basterebbe che anche solo il 10% delle imprese che hanno ricevuto le garanzie poi andasse in default per vedere esauriti i fondi, rendendo vane e inefficaci le garanzie.

Quanto al secondo perché, Ministro di grazia e giustizia Bonafede, il diritto è divenuto, tutto il diritto, diritto penale, ogni sorta di diritto è solo e soltanto penale: e nel Decreto Liquidità non era prevista nella stesura originaria, né è stato aggiunto nel decreto di conversione, alcun tipo di esclusione di responsabilità penale per le banche che dovessero trovarsi a finanziare un’impresa che poi fallirà. Ricorso abusivo al credito, concessione abusiva di credito, bancarotta fraudolenta etc…

Quanto al terzo, e qui divento noioso, per alcuni motivi che vale la pena riprendere puntigliosamente.

Quando Roberto Lenzi nell’articolo citato di Italia Oggi parla dell’art.1 bis, cita un periodo che io non ho -letteralmente- trovato nella legge di conversione (magari mi sbaglio, pronto a correggermi) e che, peraltro, mi parrebbe in contrasto evidente con quanto si dice, per esempio, proprio a proposito di SACE, che deve operare con la dovuta diligenza professionale e che, sempre a detta di Lenzi, viceversa sarebbe esentata dal fare “accertamenti ulteriori”. Se restringiamo il campo alle garanzie che può concedere SACE già questo basterebbe per dire che l’articolo è scritto volutamente “male” (captatio benevolentiae) per imprenditori disperati e professionisti arruffoni, perché le garanzie SACE sono ben poca cosa sul totale e il vero protagonista per le PMI è il FCG. Il quale FCG, d’altra parte, non ha fondi a sufficienza anche solo nell’ipotesi che il 10% delle imprese beneficiarie siano poi insolventi. Mi dicono peraltro che l’articolo in questione sia stato brandito da numerosi consulenti per portare avanti le ragioni di pratiche di fido irricevibili.

Peraltro e cito il Decreto Liquidità convertito in legge: “art.2 lettera n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, ((canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda,)) investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita’ imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, ((e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;” Come è possibile documentare e attestare qualcosa senza le dovute pezze d’appoggio, ovvero bilanci, business plan etc..? Come è possibile fidarsi della sola autodichiarazione, che coprirebbe il verbo “attestare” ma non “documentare”?

In sintesi, mi pare che la portata innovativa della certificazione sbandierata nell’articolo, sia più che altro presunta dall’Autore dell’articolo e dai suoi lettori interessati, tanto più che lo stesso Lenzi dice è l’imprenditore a dover dichiarare, sotto la propria responsabilità, che “i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi (…).” Nessuno esonera l’intermediario dal chiedere i dati e nessuno lo esonera dalla dovuta diligenza professionale.

Per cui, portiamo rispetto ai bancari: soprattutto a quelli che lavorano bene.

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Del margine disponibile (saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro).

Del margine disponibile (saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro).

Ricominciare a lavorare ad agosto, per giunta di sabato, ha qualche vantaggio: è un inizio soft, il sabato lo rende meno pesante, ti abitui a quelli che saranno ritmi ben più intensi. Ma, soprattutto, sei riposato e dunque attento: e così riesci a cogliere meglio alcune perle. La perla, come in una canzone di Stefano Rosso, arriva dopo aver discusso di problemi dello Stato. E dopo “cliente storico“, “socio“, “favorevolmente conosciuto“, “esistenza di patrimonio responsabile” arriva il grande colpo di fine estate: “ampio margine disponibile“. I grandi colpi arrivano solo dai vecchi lupi di mare, da quelli che hanno percorso tutte le strade del credito ed hanno dovuto spiegare che Gesù Cristo era (almeno) morto di freddo a gente che negava fosse morto.

Così un amico mi spiega che il margine disponibile, unitamente a tutte le frasi dette sopra, ha rappresentato (purtroppo, a quanto pare, rappresenta ancora in talune realtà) un’eccellente giustificazione per crediti che non dovevano essere erogati: ciò che la giurisprudenza in materia di concessione abusiva di credito chiama “fido irregolare“, in quanto non determinato sulla base delle buone prassi, ma di altri criteri. Apprendo così che, contrariamente alle mie credenze (per anni ho ritenuto che il suddetto rappresentasse la differenza fra fido accordato e fido utilizzato come da Bollettino Statistico di Bankitalia) il margine disponibile consta invece della differenza tra valore delle garanzie rilasciate ed ammontare del credito effettivamente utilizzato, magari sconfinando. Ci sono molti modi per aggirare la corretta determinazione del fabbisogno finanziario d’impresa, la misurazione della capacità restitutiva e dunque il valore o merito di credito: fermo agli insegnamenti del Maestro Giampaoli, pensavo fosse colpa degli indici di liquidità e dell’analisi della solvibilità a breve. Invece no, sono i muri, ancora loro. Saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro.