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Ma se io avessi previsto tutto questo, dati, cause, pretesto, le attuali conclusioni…

Ma se io avessi previsto tutto questo, dati, cause, pretesto, le attuali conclusioni…

Già successo, ma alla Regina Elisabetta si perdona tutto. All’inizio della grande crisi 2008-2018 HMQ si altera un po’ con gli economisti, bacchettandoli per non avere previsto la crisi. Ovviamente finisce lì.

Quella che è finita oggi, sul Corriere, è stata la mascalzonata, che non perdono, di titolo e contenuti, riguardante il “flop degli economisti che non avevano previsto tutto questo“. Mi pare che il giornalista fosse Rampini, ma potrei sbagliare: è sparito dal sito un articolo che per due o tre giorni, aprendo corriere.it appariva come prima notizia. Ora, io non sono un economista e non ho previsioni da difendere, ma qualche volta vorrei solo ricordare che nonostante modelli, equazioni, matrici e derivate, l’economia resta una scienza sociale. L’abbiamo riempita di quantità perché proviamo sempre a inscatolare la realtà nei nostri schemi, ma la realtà deborda. Se l’economia fosse una scienza esatta come la fisica, sapremmo che come l’acqua bolle a 100° e gela a 0°, così in qualche modo per prezzi, salari, tassi di interesse etc…

Chi ci prende sempre è solo Nouriel Roubini, perché dice sempre le stesse cose, preconizzando che qualcosa andrà male; e come ogni orologio rotto, due volte al giorno dice l’ora esatta, lui può dire:”L’avevo detto!”. Pessimista cosmico, a mio parere da incrociare solo dopo aver compiuto opportuni gesti apotropaici, il nostro incarna bene il signore della foto. Prevedere il futuro, sa farlo solo il divino Otelma: o il mago Alex.

P.S.: bisognerebbe ascoltare più spesso L’avvelenata di Francesco Guccini.

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Piani (?) di rientro.

Piani (?) di rientro.

Sul Sole 24Ore di lunedì 23 maggio, un articolo a firma di Sandro Feole prende in esame i temi suscitati dal dibattito sull’iter negoziato per la composizione delle crisi d’impresa introdotto dal Dl 118/2021. Il tema è certamente scottante e riguarda le garanzie rilasciate da SACE e MCC che, una volta escusse, godrebbero del privilegio generale ex art.8 bis del Dl 3/2015, al contrario delle offerte transattive formulate alle banche, da considerarsi chirografe. Per avere un ordine di grandezza della questione, di parla di oltre 200 miliardi di € di crediti concessi a una platea di micro e Pmi di circa 2,5 mln di soggetti.

Nel regolamento a suo tempo emanato dal Ministero per lo sviluppo economico, in tema di procedura telematica che la banca può attivare per escutere le garanzie, si afferma che la stessa non può essere attivata se l’impresa non offre almeno il 15% di quanto dovuto: difficile non pensare alla miriade di concordati in bianco, dove le percentuali sono, nei fatti, di qualche decimale superiori allo zero. 

Come giustamente ricorda l’articolista la scelta spetta all’istituto di credito, che dovrà valutare la convenienza alternativa tra liquidazione e diniego, sbarrando la strada all’accordo e aprendo la strada alla procedura concorsuale più penalizzante e certamente non voluta dal legislatore, il fallimento.

Giustamente, tutta la legislazione recente in tema di crisi d’impresa cerca di garantire la continuità aziendale, ritenuta ormai “scopo primario” se non ultimo, delle procedure concorsuali, superando la vecchia concezione liquidatoria della par condicio creditorum: le modifiche del CCII propongono, d’altra parte, un termine di due anni per i piani di rientro. 

La questione proposta da Feole in finale dell’articolo è, tuttavia, “la questione”: usare gli stand still già proposti dalle banche, a patto che siano compatibili con le classificazioni a UTP o NPL. Qui rientra o, se si vuole, cade l’asino di tutta la vicenda: sulla base di quali presupposti analitici, previsioni basate su assumptions ragionevoli le banche faranno tali valutazioni, posto che a tutt’oggi risulta faticoso ottenere (forse ancora di più: decidere di chiedere!) un business plan a imprese in bonis? Ricordando, in maniera del tutto incidentale che siamo di fronte a una UTP ogni volta che l’impresa non è in grado di rimborsare le proprie obbligazioni passive se non attraverso l’escussione delle garanzie. Valutazione, ricordiamolo, lasciata alla discrezionalità della banca, a norma EBA, anche per i debiti in moratoria. Message in a bottle da un amico di un ufficio fidi, grossa banca del Nord-Est: “Ci chiedono la valutazione del DSCR prospettico 2022 (!) ma qui è già tanto che ci abbiano mandato i bilanci 2020”.

Tante care cose.

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La riforma (?) del codice delle crisi di impresa.

La riforma (?) del codice delle crisi di impresa.

Il decreto legge 118 pubblicato sulla G.U. del 24 agosto scorso individua un nuovo “percorso di aiuto delle imprese in difficoltà”, come recita l’articolo del Sole 24 Ore di Lucia Mazzei, introducendo la figura di un soggetto terzo e indipendente al quale sono affidati compiti assai importanti, dalla valutazione della effettiva situazione aziendale -e di conseguenza delle sue effettive possibilità di rilancio- fino all’individuazione delle ipotesi di fuoriuscita dalla crisi e all’assistenza all’imprenditore. Come sottolinea l’articolo il percorso è “del tutto volontario ed extragiudiziale” e sarà operativo a partire dal 15 novembre p.v.: slitta addirittura al 31.12.2023 il sistema di allerta automatico ed obbligatorio previsto dalla stesura originaria del Codice delle Crisi d’impresa, ovvero quella che venne poi a deragliare con i provvedimenti emergenziali emanati a seguito della pandemìa (dal Decreto “Liquidità” in poi). Non a caso l’Ordine nazionale dei dottori commercialisti invoca, al riguardo, l’avvio di un processo di riforma definitiva del Codice stesso.

Se è evidente l’intento del provvedimento, ovvero evitare l’aggravarsi delle crisi aziendali a seguito del lockdown, meno evidente appare la sua organicità rispetto alla situazione normativa nella quale operano le banche, caratterizzata dall’entrata in vigore degli Orientamenti EBA dal 30.6.2021. Gli istituti di credito, come è agevole ricordare, sono sovente i principali creditori dell’impresa in difficoltà, insieme all’Erario e agli Enti previdenziali e il realismo imporrebbe che si tenesse conto delle loro esigenze, non appena gestionali ma, soprattutto in questo momento, di natura normativa.

Che le banche siano imprese lo dice a chiare lettere la riforma operata con il T.U.B. del 1993, ma che le banche siano imprese speciali, destinatarie perciò stesso di una legislazione ad hoc e di un sistema di vigilanza dedicato non deve essere mai dimenticato: non a caso il Position Paper n.30 (agosto 2021), “Rischio di credito 2.0” dell’AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) parla esplicitamente di un quadro normativo che nel tempo è andato allargandosi, a partire da Basilea 2, fino ad arrivare alla trattazione di aspetti fino a quel momento dati per scontati o, più semplicemente, demandati alla prassi.

È proprio il documento in parola, i cui Autori sono stati coordinati dall’autorevole Collega prof.Giacomo De Laurentis, che sottolinea il rischio che, fra le conseguenze degli Orientamenti, vi sia un credit crunch, un razionamento del credito certamente, almeno all’apparenza, improvvido, in questo momento storico: il che, d’altra parte, sarebbe coerente con gli intenti dichiarati degli Orientamenti EBA, ovvero quelli di prevenire pro-attivamente il deteriorarsi del credito fin dall’origine. Teoricamente i due provvedimenti convergono sul tema dell’evitare la deflagrazione della crisi d’impresa e delle sue conseguenze, ma sarebbe troppo ingenuo immaginare un immediato automatismo, senza riflettere su alcuni aspetti.

Il Decreto Legge 118, infatti,  pone almeno due ordini di problemi:

  1. la reale professionalità e le reali competenze di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro in materia bancaria, rispetto alle quali è lecito nutrire qualche dubbio, alla luce delle ben note lacune in materia di normativa bancaria e di una visione spesso ancorata ad un passato (il valore delle garanzie in primis): sotto questo profilo non resta che augurarsi che i corsi di formazione di cui parla il DL e i cui contenuti dovranno essere definiti dal Ministero della Giustizia entro il 24 settembre, siano imperniati sui temi della valutazione dell’equilibrio economico e finanziario storici e prospettici, sulla programmazione finanziaria, sulla corretta determinazione dei fabbisogni finanziari d’impresa;
  2. la reale volontà e consapevolezza degli imprenditori (e dei consulenti che li assistono), di assoggettarsi a un processo che, su basa volontaria, inevitabilmente metterà in luce le criticità della gestione, magari fino a quel punto sottaciute o ignorate: in altre parole, il tema che si pone è senza dubbio quella della tempestività, problematica che da sempre affligge le imprese in crisi, la cui auto-coscienza si rifiuta, sovente, di guardare in faccia alla realtà.

L’indipendenza del professionista coinvolto nella composizione negoziata della crisi  e la sua terzietà da sole non bastano, del resto se, sia pure volontariamente, si pone mano al tema della crisi d’impresa quando ormai è troppo tardi o quando il processo di degrado delle condizioni di gestione è pressoché irreversibile. Il tema, in altre parole, è squisitamente di natura culturale e riguarda non solo i professionisti, la cui cultura d’impresa si è comunque fortemente accresciuta negli anni, ma soprattutto gli imprenditori, ancora prigionieri di una mentalità che considera il fallimento come una condanna, anziché come una possibilità, e la crisi come un problema che è meglio rimandare il più avanti possibile, come quasi sempre si è fatto nel passato, inseguendo spesso soluzioni finanziarie anziché economiche, di rinvio delle scadenze anziché di ripensamento del business model.

Solo così, a ben riflettere, sarà possibile che l’ennesima riforma delle crisi d’impresa non si traduca in un provvedimento utile tutt’al più a soggetti interessati esclusivamente ad incarichi professionali, ma agevoli il cambiamento della mentalità delle imprese e di coloro che le assistono.

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79 anni e non sentirli (sull’art.218 del RD 267/42).

Uno dei migliori che io abbia mai assaggiato, se non il migliore. Purtroppo non è lo sponsor di questo blog.

E così la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.18610, proprio il 30 giugno, ha stabilito (per l’ennesima volta) la responsabilità della banca nell’erogazione abusiva del credito all’impresa in crisi.

Nell’affrontare il tema, la Suprema Corte intitola il paragrafo 3.2.1. “I doveri dell’operatore bancario” e individua come condotta illecita quella della “concessione abusiva di credito” con la quale “il finanziatore concede o continua a concedere, incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in stato di insolvenza o comunque di crisi conclamata”. Nell’integrazione della fattispecie, ovvero perché si verifichi la concessione abusiva di credito, (…) rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all’esecuzione diligente della prestazione professionale ex.art.1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali (sic).”

Il soggetto finanziatore, sulla base della disciplina dei cui sopra, (…) “è invero tenuto all’obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.

Dunque, nell’affrontare un tema che risale a una legge che ha solo 79 anni, la Cassazione non solo fa presente che vi sono discipline primarie e secondarie, oltre che accordi internazionali, ma anche che, per usare le parole degli Orientamenti EBA, la banca deve valutare il merito di credito al meglio delle informazioni possedute al momento della concessione.

E quindi ancora per citare la suprema Magistratura, “è peraltro richiesto che, nella formulazione delle proprie valutazioni, la banca proceda secondo lo standard di conoscenze e capacità, alla stregua della diligenza esigibile da parte dell’operatore professionale qualificato, e ciò sin dall’obbligo ex-ante di dotarsi dei metodi, delle procedure e delle competenze necessari alla verifica del merito creditizio.”

Che EBA, 79 anni dopo, non stia dicendo nulla di nuovo lo testimonia il passaggio della sentenza che recita “in sostanza, sovente il confine tra finanziamento meritevole e finanziamento abusivo si fonderà sulla ragionevolezza e fattibilità di un piano aziendale.”

No comment.

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Sul perché non possiamo non considerare l’ICR (interest coverage ratio) nella valutazione del merito di credito.

Se fossi un imprenditore e mi chiedessi: “ma cosa diavolo guardano le banche per prima cosa quando guardano i miei conti?”, non potrei più rispondermi, con la più classica delle facilonerie, “gli immobili” o “il capitale proprio” o “il fatturato”, il quale ultimo, come ben sappiamo, è vanità.

Gli Orientamenti EBA in vigore da ieri impongono, all’interno delle ormai ben note “metriche“, di considerare il cosiddetto Interest Coverage Ratio, o rapporto di copertura degli interessi passivi mediante il risultato operativo. Non esiste una graduatoria delle metriche più importanti, se nel documento una metrica è indicata va calcolata e basta: l’ICR è un indicatore notissimo, discriminante e predittivo, utilizzato sia in ambito accademico, sia in ambito professionale e dice una cosa molto semplice, suffragata da numerosissime ricerche empiriche, ovvero che il risultato operativo deve essere pari almeno al doppio degli interessi passivi.

In altre parole il valore considerato tranquillizzante è 2 o superiore, valori inferiori sono da ritenere tanto più preoccupanti quanto più si avvicinano a 1, per motivi facilmente intuibili. Da un lato che il risultato della gestione caratteristica copra a malapena il costo del debito finanziario farà dubitare della capacità di fronteggiarlo, quel debito, in termini di quota capitale; dall’altro, con il costo del denaro mai così basso da molti anni in qua, la vicinanza eccessiva tra i due importi potrebbe rivelarsi pericolosissima in caso di mutamenti sul mercato del credito (rialzo dei tassi, cambiamenti nelle politiche delle banche centrali etc…).

Infine, due precisazioni: la prima è che il reddito è il principale se non l’unico dei flussi di cassa idonei a rappresentare la capacità restitutiva o, come la chiama l’EBA, la fonte della capacità di rimborso; la seconda è che, come ben specificato nel documento in fase di “ricostruzione” dell’Ebitda, le componenti straordinarie devono rimanere fuori (e quindi il modello CE.BI., quello più in uso nelle banche italiane, è da rifare!).

Se ne riparla; e comunque, se volete fare un piccolo check-up alla vostra bancabilità, insomma se volete capire se siete EBA compliant, un po’ come nella foto di copertina, vi suggeriamo di fare un giro qua:

EBA compliance

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Meno 1.

Sarebbe domani, sarebbe dalla mezzanotte. Anche oggi la rassegna stampa consente di affermare che il principale quotidiano economico italiano ignora la scadenza degli Orientamenti EBA, su LinkedIn solo il grande Collega Giacomo De Laurentiis, da sempre uno dei pochi veri appassionati circa il tema del rapporto banca-impresa, ha promosso, ormai una settimana fa, un incontro sul tema.

E allora continuiamo a parlare delle “nuove concessioni” almeno per capire quali potrebbero essere i punti di frizione, i problemi, le criticità che un rinnovato -almeno nelle regole dei criteri di concessione, nelle metriche e nei limiti- processo del credito, mai così pesantemente divenuto prescritto da parte del regolatore, comporterà per molte imprese.

Almeno per tutte quelle, e ci auguriamo che siano tante, che da domani andranno in banca a chiedere nuova finanza, per i loro progetti di sviluppo, per partecipare alle varie fasi del PNRR, per intraprendere, crescere, non fermarsi; perché lo stock di crediti già in essere resterà lì, quasi sospeso fino al 30.6.2022, una specie di standstill concettuale prima che effettivo, con le banche chiamate da EBA, tuttavia, a vigilare su tutte le esposizioni.

E, d’altra parte, le nuove concessioni potrebbero riguardare anche situazioni non proprio rosee o entusiasmanti, con performances non commendevoli fin da prima della pandemia. Chi è arrivato a fine giugno e non sta per licenziare tutti o quasi, potrebbe aver deciso di ristrutturare, di risistemare l’azienda, di chiedere nuova finanza per mettere in atto quella discontinuità rispetto al passato che sola può contribuire a rendere fattibile un piano di risanamento.

Dunque da domani si comincia: insieme a R&A Consulting abbiamo messo a punto uno strumento di facile utilizzo che però aiuta fin da subito a capire quali possano essere le criticità o le questioni più importanti da risolvere; e contemporaneamente, ci soffermeremo sulle principali metriche, sui criteri di concessione, sulle regole fissate da EBA.

Perché da domani chi lavora in banca e analizza il credito, un criterio sicuro ce l’ha nel valutare le nuove concessioni: la valutazione del merito di credito deve essere fatta “al meglio delle conoscenze della banca al momento della concessione“. E il “meglio” non può che consistere in un corredo informativo, storico e prospettico, ampio, approfondito, aggiornato.

A domani.

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Alessandro Berti Banche Capitale circolante netto operativo Crisi finanziaria Fabbisogno finanziario d'impresa Imprese Indebitamento delle imprese Liquidità PMI

Cosa sono gli indicatori (le metriche) EBA: per non fare confusione tra metodo e merito.

Resistere al cambiamento è la cosa più naturale e, forse, anche la più facile da fare, quando quello che accade intorno a te ti ha fiaccato il corpo e lo spirito. Il Codice delle Crisi d’Impresa, semmai vedrà la luce a settembre, lo farà dopo un anno e mezzo dalla sua originariamente prevista entrata in vigore, si ritenne che sarebbe stato “troppo”, a pandemia appena iniziata. Le c.d. “metriche” fissate dall’EBA, viceversa, sono, per così dire, passate in cavalleria, non appena nel fluire di provvedimenti regolamentari e nella loro gestazione, ma nel dibattito, nelle pressioni lobbistiche, negli stessi convegni. Certamente è più interessante parlare di transizione ecologica e di sostenibilità non dei debiti ma del nostro sistema economico e sociale, ma quali imprese ci saranno a realizzare tutto questo e con quali denari lo faranno? Il tema posto dagli Orientamenti EBA o Guidelines, la cui entrata in vigore è fissata per il 30 giugno di quest’anno, non riguarda soltanto soglie numeriche, rispettate le quali tutto andrà bene per le imprese che vi rientreranno. In modo molto più ampio e con la richiesta di una visione strategica, sia per l’impresa, sia per la banca, le Guidelines mettono in discussione sia i contenuti delle informazioni sull’impresa da affidare, sia il modo con cui le stesse dovranno essere trattate, rivoluzionando, di fatto le relazioni di clientela. Dovremo abituarci a sentirci chiedere molto prima del solito documenti che prima si limitavano al bilancio d’esercizio e che, viceversa, troveranno nel bilancio la pura e semplice “partenza” di un business plan; allo stesso modo, in banca qualcuno dovrà piantarla di dire, a voce alta o bassa che sia, che “però le altre banche non lo chiedono o amenità similari”. Dal grado di copertura degli interessi (interest coverage ratio) fino all’Ebitda e al suo moltiplicatore con la PFN, dal DSCR al patrimonio netto negativo (come accade in tante piccole aziende) occorrerà interrogarsi su come, perché e per chi fare impresa, con quale capitale, per ottenere quali risultati. Una sfida che non si può non raccogliere.

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Modelli di business e modelli di valutazione.

Ma proprio perché esiste questa opportunità, è importante che anche le banche si concentrino sulle imprese del futuro, evitando di continuare a supportare aziende con modelli di business non sostenibili“. Così Claudio Torcellan, partner della società di consulenza Oliver Wyman, ripreso in un articolo di Alessandro Graziani sul Sole 24Ore on line di oggi, parlando delle leve per rilanciare la redditività delle banche e delle opportunità offerte al sistema delle imprese e al sistema bancario dalle misure previste nel Recovery Fund.

Se è vero, come pare, che Oliver Wyman sia la società di consulenza della stessa BCE in materia di vigilanza, ci sarebbe più di un motivo per riprendere in mano la questione del modello di business, e non solo perché è scritto nelle metriche degli Orientamenti EBA e diventa oggetto di vigilanza ispettiva: saper valutare il proprio business model, per le imprese e per le banche che le finanziano, diventa un elemento fondamentale del processo del credito, ovvero del processo di conoscenza reciproca che ruota intorno alla misurazione del rischio ma è, sicuramente, molto di più.

Nel prosieguo dell’articolo, che invito tutti a leggere, vi sono molti spunti di riflessione, alcuni dei quali sono veri e propri ossimori da risolvere, o se si preferisce, da sciogliere: si pensi, tra gli altri, al rapporto tra lavoro umano, indispensabile nel modello della banca di relazione, e intelligenza artificiale, capitolo non più eludibile, anche alla luce della marcata preferenza, ormai ben chiara, espressa dal regolatore per la grande banca a dimensione nazionale. Non c’è industrializzazione del processo del credito che possa prescindere da solide conoscenze e da una capacità di lettura che riesce difficile immaginare di appaltare a un robot; così come riesce difficile immaginare che le stesse riflessioni sul modello di business dell’impresa possano essere lasciate all’imprenditore senza che la banca condivida le proprie, sull’impresa stessa, sul settore e/o sulla filiera.

Prima ancora che sia la banca a razionare, di fatto, il credito a quelle imprese e a quei settori destinati inevitabilmente a diventare marginali o ancora più competitivi e quindi con una marginalità in progressiva, costante erosione, la riflessione dovrebbe essere agevolata da un ceto professionale che appare ancora un po’ troppo impaurito o forse preso alla sprovvista dalle novità (quando non “affonda” nella miriade di pratiche, dal 110% alle moratorie) e dalle banche stesse, unitamente alle associazioni di categoria, anche se al momento la preoccupazione principale sul tema è spostare in avanti le scadenze, prolungando le moratorie. Anche perché ogni allungamento delle moratorie aiuta a spostare in avanti il problema del credito deterioratosi a causa della crisi indotta dalla pandemia…

Bisogna intendersi: è difficile immaginare un mondo dove si possa fare a meno del commercio al dettaglio e della distribuzione retail, ma non è evidentemente pensabile che cessata l’emergenza, sia business as usual per tutti e amici come prima. Ovvero, un business model che nella distribuzione al dettaglio ignori le conseguenze della digitalizzazione e/o dei mutamenti nei comportamenti dei consumatori è destinato inevitabilmente a soccombere, così come quello di un classico terzista la cui formula competitiva sia tuttora basata sul body rental, senza offrire un reale valore aggiunto.

Dunque, guardando avanti, occorrerà agire ed agire in fretta; e se in questo ambito non è sicuramente il caso di occuparsi del policy maker e delle sue scelte –trop vaste programme-, non ci si può non fare, per l’ennesima volta, interpreti della necessità di un dialogo che riempia di contenuti la necessaria partnership tra banca e impresa, mai come in questo momento storico così importante e così decisiva per il nostro Paese e il suo sistema economico. E allora si deve dire chiaro e forte che non ci servono meno banche di relazione perché quello è un modello adatto a banche piccole, ma banche che sappiano crescere in maniera profittevole senza perdere il contatto con la realtà dei territori e delle imprese che vi lavorano: l’intelligenza artificiale elimina la relazione solo se viene concepita in un’ottica fine a sé stessa, non come strumento. Siamo uomini, non caporali.

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Alessandro Berti Analisi finanziaria e di bilancio Banche Capitale circolante netto operativo Crisi finanziaria Cultura finanziaria Fabbisogno finanziario d'impresa Imprese Indebitamento delle imprese PMI

Ma davvero è solo una questione di moratorie?

Ieri pomeriggio ho avuto l’opportunità di assistere, finalmente in qualità di spettatore, a un webinar di grandissimo interesse, promosso da una banca di interesse nazionale, in collaborazione con un’associazione imprenditoriale di categoria del territorio. Argomento del webinar, secondo un titolo caro al sottoscritto, era, parafrasando, l’impresa vista dalla banca. Nessun accenno alle moratorie, che tutti vorrebbero prolungate usque ad mortem, così come nessun accenno alla documentazione richiesta per i nuovi affidamenti, né alle cosiddette “metriche” obbligatorie previste dall’EBA (European Banking Autority) in materia di affidabilità delle imprese e sostenibilità del debito.

Tuttavia, nel corso di una presentazione certamente agile e interessante, la banca in questione ha non solo evidenziato quali siano gli aspetti che più di altri rilevano ai fini delle proprie valutazioni interne, ma ha anche spiegato che tali valutazioni, soprattutto di tipo prospettico, sono indispensabili per capire come saranno le imprese nel new normal, in chiave pertanto evolutiva.

Paradossalmente, ma non troppo, non si è parlato di Orientamenti EBA ma è come se lo si fosse fatto: la ben scarsa presenza di imprenditori e di professionisti al webinar mi fa dubitare che il tema sia non appena fatto proprio, ma reso noto e conosciuto tout-court da chi di dovere, soprattutto le PMI.

Quindi, come diceva Lenin, che fare? Si può solo continuare a fare cultura d’impresa, in banca e fuori dalla banca: a proposito, con R&A Consulting proponiamo un appuntamento per il 13 aprile, save the date.

D’altra parte, l’iniziativa di ieri è meritoria, ma non basta, se poi gli imprenditori non vengono. O, che è peggio, se poi non capiscono che fare il business plan non serve “da dare alla banca”: serve a loro.

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Crisi finanziaria Disoccupazione Fabbisogno finanziario d'impresa Imprese Indebitamento delle imprese PMI USA

Il faut toujours épater le bourgeois (*).

Il faut toujours épater le bourgeois (*).

In un articolo comparso su Italia Oggi si menziona, sin dal titolo, che serve, appunto, a stupire a buon mercato, uno degli effetti più devastanti non già del Covid-19, quanto piuttosto della legislazione emergenziale che ne è seguita, soprattutto il famoso Decreto Liquidità. Ovvero, l’improcedibilità dei fallimenti, il divieto di licenziare, l’estensione sino agli estremi confini della terra della Cassa Integrazione, la dichiarata impossibilità di mettere a sofferenza posizioni della clientela da parte delle banche e così via.

Il fallimento, anzi, la liquidazione giudiziale, come lo definisce il codice delle crisi d’impresa, la cui entrata in vigore è stata posticipata a settembre 2021, non è solo una punizione per i reprobi, un castigo divino, una distruzione morale e materiale: senza voler imitare gli USA, la nostra legislazione, che pure dal 2005 mira a recuperare, salvare, proteggere anche i valori dell’azienda, deve fare il lavoro sporco di “ripulire” il mercato dai cadaveri, evitando, insieme con le banche, che si decompongano e “infettino l’aria” e coloro che ancora sono sani. Che i fallimenti si siano dimezzati non è affatto un buon segnale, né per le casse dello Stato -che nel frattempo ha pagato stipendi a gente che non lavorava in imprese sostanzialmente fallite- né per quelle delle banche e, che piaccia o no, neppure per le imprese: perché qualcuno che non avrebbe dovuto ha continuato a vivacchiare, ai margini del mercato, impedendo al mercato di funzionare, probabilmente senza neppure pagare i fornitori.

Purtroppo, dall’articolo di Italia Oggi, emerge una sola certezza, al di là del titolo davvero deplorevolmente ingannevole (si fa informazione anche con i titoli), ovvero che il dopo sarà peggio, i fallimenti più dolorosi, le crisi d’impresa più devastanti, il credito deteriorato maggiore di prima, perché, oltretutto, qualcuno che non avrebbe dovuto avrà comunque ottenuto qualche prestito garantito FCG. Nel frattempo, i bilanci al 31.12.2019 sono sempre “provvisori”, i business plan sono fantasie di consulenti e, come ho potuto ascoltare in un webinar settimana scorsa, le banche sono un fornitore come un altro, e quindi bisogna scegliere quella che fa pagare di meno, “mettendole in concorrenza (sic)“. Tante care cose.

(*) Dall’enciclopedia Treccani: locuz. fr. (propr. «sbalordire il borghese»). – Meravigliare a buon mercato la gente, con parole e affermazioni paradossali, con atteggiamenti anticonformistici o spregiudicati, per il gusto di stupire e scandalizzare.